Sez. 5, Sentenza n. 22256 del 12/04/2011 Ud. (dep. 03/06/2011) Rv. 250577 - 01
AZIONE PENALE - IN GENERE | Instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. - Illegittimità - Esclusione - Ragioni.
AZIONE PENALE - IN GENERE
L'instaurazione del giudizio con citazione diretta in ordine al delitto di cui all'art. 624 bis cod. pen. (furto in abitazione) non determina alcuna nullità o patologia invalidante il rapporto processuale, in quanto la mancata inserzione - nell'ambito della disciplina processuale di cui all'art. 550 cod. proc. pen. - della predetta ipotesi delittuosa deriva dalla sua introduzione successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito e, susseguentemente, dalla mancata previsione del necessario adeguamento normativo cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell'art. 625 cod. pen. - contemplato dall'art. 550, comma secondo, lett. f), cod. proc. pen. - e il delitto di furto in abitazione risultano puniti con la medesima pena detentiva della reclusione da uno a sei anni.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)