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Sez. 5, Sentenza n. 8333 del 13/07/2015 Ud. (dep. 01/03/2016) Rv. 266144 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO | Furto con strappo - Applicabilità della disposizione di cui all'art. 626 comma primo, n. 1 cod. pen. - Esclusione - Nuova disciplina di cui all'art. 624 bis, comma secondo, cod. pen. - Continuità normativa con il soppresso art. 625 n. 1 cod. pen. - Perdurante operatività del richiamo di cui all'art. 626, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266144-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - FURTO PUNIBILE A QUERELA - FURTO D'USO

È inapplicabile la disciplina del furto d'uso prevista dall'art. 626, comma primo, n. 1 cod. pen. nell'ipotesi di furto con strappo di cui all'art. 624 bis, comma secondo, cod. pen., alla luce del divieto posto dal comma secondo del citato art. 626, che, pur richiamando la "circostanza aggravante" di cui all'art. 625 n.1 cod. pen., abrogata e sostituita dalla disposizione di cui all'art. 624 bis, deve ritenersi riferito anche alla nuova fattispecie autonoma di furto con strappo, in considerazione della assoluta sovrapponibilità di tali due ultime norme, tra loro legate da un rapporto di continuità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 bis com. 2, Cod. Pen. art. 626 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)