Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 15/02/2007 (Rv. 595337 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Obbligazione assunta da uno solo dei coniugi ma relativa ai bisogni della famiglia - Possibilità di agire contro l'altro coniuge - Condizioni e limiti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
Nella disciplina del diritto di famiglia, in relazione alle obbligazioni contratte da uno solo dei coniugi nell'interesse della famiglia, il creditore che, ai sensi dell'art. 189 cod.civ., voglia agire anche nei confronti del coniuge dello stipulante, deve dimostrare non solo che il convenuto è coniuge dello stipulante, ma anche che i beni della comunione non sono sufficienti ad estinguere l'obbligazione e che l'unico debitore principale, il coniuge stipulante, non abbia adempiuto l'obbligazione, assunta esclusivamente a suo carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 189
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)