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Sez. 1, Sentenza n. 5487 del 04/06/1999 (Rv. 527044 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Necessità familiari - Obbligazioni assunte separatamente da uno dei coniugi nell'interesse della famiglia - Conseguenze - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge nei confronti del terzo creditore - Esclusione - Rilevanza nei rapporti interni tra coniugi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1999-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527044-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE

Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge nella situazione di co - obbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell'invocabilità, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l'obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione, da parte dell'altro coniuge, della metà della somma versata (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando "ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento di un mutuo di scopo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 186 lett. C, Cod. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)