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Sez. 3, Sentenza n. 3790 del 17/04/1987 (Rv. 452710 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452710-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini della risoluzione dei contratti agrari, l'inadempimento del coltivatore può reputarsi grave non solo quando attiene ad una delle obbligazioni essenziali del contratto, ma anche quando riguarda una molteplicità di inadempienze, nel caso però deve procedersi ad una loro considerazione unitaria, così da poter accertare l'emergenza di un comportamento complessivo tale da ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, da sconvolgere l'intera economia del contratto e da costituire un serio ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (Conf 3350/84, mass n 435373; (Conf 5776/83, mass n 430640; (Conf 1460/80, mass n 405005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)