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Sez. L, Sentenza n. 1460 del 04/03/1980 (Rv. 405005 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DISCIPLINA EX ART 1455 COD CIV - INAPPLICABILITA - RIFERIMENTO DELL'INADEMPIMENTO AD UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE ED ESSENZIALI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405005-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - DISCIPLINA EX ART 1455 COD CIV - INAPPLICABILITA - RIFERIMENTO DELL'INADEMPIMENTO AD UNA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMARIE ED ESSENZIALI - INSUFFICIENZA.*

L'art 4 lettera a) dllt 5 aprile 1945 n 157 deroga alle norme di diritto comune dettate dagli artt 1453 e seguenti cod civ, perche richiede, ai fini della cessazione della proroga legale, che il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedelta nell'esecuzione del contratto. Ne deriva che l'inadempimento non si puo ritenere grave solo perche relativo ad una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, ma deve essere grave in concreto per la sua idoneita a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere l'intera economia del contratto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (V 637/78, mass n 389960; (V 4498/77, mass n 388105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)