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Sez. 3, Sentenza n. 3350 del 02/06/1984 (Rv. 435373 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA EX ART. 4 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DI UN CANONE INFERIORE A QUELLO CONVENZIONALE MA PARI A QUELLO LEGALMENTE DOVUTO - GRAVITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435373-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA EX ART. 4 LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - CORRESPONSIONE DA PARTE DEL COLTIVATORE DI UN CANONE INFERIORE A QUELLO CONVENZIONALE MA PARI A QUELLO LEGALMENTE DOVUTO - GRAVITÀ - INSUSSISTENZA.*

Ai fini della risoluzione dei contratti agrari sottoposti a proroga legale, a norma dell'art. 4 lettera a) del d.l. lgt. 5 aprile 1945 n. 157, l'inadempimento del coltivatore può reputarsi grave allorché non solo attiene ad una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto, ma ha anche concreta idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere l'intera economia del contratto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto. Deve pertanto escludersi la sussistenza di detto requisito nel caso in cui risulti la corresponsione da parte del coltivatore di un canone, che pur inferiore a quello convenzionale, sia pari a quello legalmente dovuto e calcolato secondo l'ammontare massimo desumibile dalle tabelle di equo affitto per la zona agraria interessata, posto che tale corresponsione, anche se avvenuta in difetto di preventiva Azione di perequazione, costituisce, per espressa previsione dell'art. 7 comma primo della legge n. 11 del 1971 (lasciato in vigore dalla successiva normativa in materia di patti agrari), adempimento dell'Obbligo del canone e considerato che tale previsione è suscettibile, conformemente alla sua ratio, di estensione ai casi di Mancanza delle suddette tabelle, ove il pagamento sia avvenuto secondo i massimi assoluti ipotizzabili, con conseguente assorbimento della misura specificamente riferibile ad una determinata zona agraria. (V 110/83, mass n 424905; (V 109/83 mass n 424904; (V 4048/81, mass n 414701; (V 1460/80, mass n 405005).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)