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Sez. L, Sentenza n. 7167 del 01/09/1987 (Rv. 455307 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - ART. 5, SECONDO COMMA, LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA - UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICHE PER DETTO CONTROLLO - NECESSITÀ - EFFICACIA PROBATORIA PARTICOLARE DEL CERTIFICATO DEL MEDICO DI CONTROLLO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO LA PROPRIA INDISPONIBILITÀ PER UN PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO NELLA PROGNOSI DEL MEDICO DI CONTROLLO, NON COINCIDENTE CON QUELLA DEL MEDICO CURANTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455307-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - PER IL CONTROLLO DELLE ASSENZE DAL LAVORO - ART. 5, SECONDO COMMA, LEGGE N. 300 DEL 1970 - PORTATA - UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICHE PER DETTO CONTROLLO - NECESSITÀ - EFFICACIA PROBATORIA PARTICOLARE DEL CERTIFICATO DEL MEDICO DI CONTROLLO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DEL LAVORATORE DI COMUNICARE AL DATORE DI LAVORO LA PROPRIA INDISPONIBILITÀ PER UN PERIODO SUCCESSIVO A QUELLO INDICATO NELLA PROGNOSI DEL MEDICO DI CONTROLLO, NON COINCIDENTE CON QUELLA DEL MEDICO CURANTE - INSUSSISTENZA.*

L'art. 5, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (il quale stabilisce che il controllo delle infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda) ha obbligato il datore di lavoro a ricorrere, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della malattia del lavoratore, a strutture pubbliche, tali perciò da offrire garanzie di obiettività, ma non ha assegnato una particolare efficacia probatoria al certificato del medico di controllo, sicché, in particolare, è da escludere che il lavoratore abbia l'ulteriore Obbligo di comunicare al datore di lavoro la propria persistente indisponibilità per un periodo successivo a quello indicato nella prognosi del medico di controllo ove questa non coincida, perché più limitata, con quella del proprio medico curante. (V 2799/86, mass n 445840; (V 185/84, mass n 432443).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)