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Sez. U, Sentenza n. 7945 del 21/05/2003 (Rv. 563365 - 01)

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE | Fermo amministrativo "ex" art. 69 R.D. n. 2440 del 1923 - Funzione - Impedimento al giudice ordinario di esercitare la piena giurisdizione sul credito oggetto di fermo - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563365-01

CONTABILITÀ PUBBLICA - SPESE PUBBLICHE

Il fermo amministrativo, di cui all'art. 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha lo scopo di legittimare la sospensione, in via cautelare e provvisoria, del pagamento di un debito liquido ed esigibile da parte di un'amministrazione dello Stato, a salvaguardia della eventuale compensazione legale di esso, con un credito, anche se non attualmente liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione statale, considerata nella sua unicità di soggetto di rapporti giuridici, pretenda di avere nei confronti del suo creditore; mentre nell'ordine degli effetti del provvedimento di fermo non rientra quello di impedire al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'amministrazione. Ne consegue che, per un verso, è consentito al creditore di agire per l'accertamento negativo del credito vantato dall'amministrazione ed oggetto del provvedimento di fermo; per l'altro verso, l'amministrazione pubblica statale, convenuta in giudizio per l'adempimento del proprio debito, ove voglia conservare gli effetti prodotti dall'esercizio del suo potere cautelare, ha l'onere di chiedere l'accertamento e la liquidazione del suo credito in funzione della dichiarazione di estinzione del proprio debito, così affidando alle regole del processo, davanti al giudice cui domanda ed eccezione sono state proposte, l'applicazione della disciplina sostanziale della compensazione, quale risultante dall'avvenuto esercizio del provvedimento di fermo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)