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Sez. 2, Sentenza n. 2414 del 23/04/1981 (Rv. 413185 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - SOSTITUZIONE DELLA SECONDA ALLA PRIMA - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI APPELLO E GIUDIZIO DI RINVIO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413185-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - SOSTITUZIONE DELLA SECONDA ALLA PRIMA - AMMISSIBILITA - GIUDIZIO DI APPELLO E GIUDIZIO DI RINVIO - INCLUSIONE.*

La disposizione dell'art 1453, secondo comma, cod civ - secondo la quale, nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro puo, dopo aver chiesto l'adempimento coattivo del contratto, chiederne, nello stesso giudizio, la risoluzione - fissa un principio di contenuto processuale, in virtu del quale sono derogate le norme che vietano la mutatio libelli nel corso del processo, sicche la parte che ha chiesto la condanna dell'altra all'adempimento puo sostituire a tale domanda quella di risoluzione non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado ma anche nel giudizio di appello e persino in quello di rinvio. (V 197/79, mass n 396265; (V 726/70, mass n 345969; (V 583/70, mass n 345689; (Conf 1322/77, mass n 385030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)