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Sez. 1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983 (Rv. 431603 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICOSTRUZIONE DEL SIGNIFICATO DEL NEGOZIO OPERATA DAL GIUDICE OMETTENDO DI MENZIONARE IL COMPORTAMENTO DELLE PARTI O LA GLOBALITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431603-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICOSTRUZIONE DEL SIGNIFICATO DEL NEGOZIO OPERATA DAL GIUDICE OMETTENDO DI MENZIONARE IL COMPORTAMENTO DELLE PARTI O LA GLOBALITÀ DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai fini del controllo di legittimità in Cassazione, poiché l'interpretazione consiste nell'accertamento di una realtà storica (la comune intenzione delle parti), essa è assoggettata ai principi che governano i giudizi di fatto, tra cui è fondamentale quello della non Rilevanza del mancato o difettoso esame di elementi che risultano inidonei a modificare il giudizio, per cui è incensurabile la ricostruzione del significato del negozio operata dal giudice del merito che ometta di menzionare il comportamento delle parti o la globalità delle clausole contrattuali, quando tali elementi non appaiono tali da poter portare ad un giudizio diverso. (V 6980/82, mass n 424637; (Conf 5528/81, mass n 416237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)