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Sez. 2, Sentenza n. 6980 del 16/12/1982 (Rv. 424637 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424637-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI ERMENEUTICA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La ricerca della comune volontà dei contraenti in relazione al contenuto e alla portata del contratto si traduce in una indagine e valutazione di fatto affidata esclusivamente al giudice del merito e censurabile in Sede di legittimità, oltre che per illogicità e inadeguatezza della motivazione - ove non sia possibile il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione - per violazione delle regole di ermeneutica, che deve, peraltro, essere dedotta precisando in qual modo il ragionamento del giudice del merito risulti in contrasto con tali regole, costituendo altrimenti la critica della ricostruzione della volontà contrattuale operata dal giudice del merito e la proposta di una diversa interpretazione una censura inammissibile in Cassazione. (V 6021/81, mass nn 416802 e 416803; (V 2024/81, mass n 412744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)