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Sez. 3, Sentenza n. 385 del 21/01/1986 (Rv. 443999 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443999-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

In tema di ermeneutica contrattuale, la Determinazione della comune intenzione delle parti alla stregua del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento non è censurabile in Sede di legittimità, sempreché risulti rispettoso delle regole di ermeneutica ed abbia dato conto degli elementi con cui ha ricostruito l'intento comune delle parti. (V 846/84, mass n 433061; (V 6935/83, mass n 431603; (V 5528/81, mass n 416237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)