Sez. 1 - , Sentenza n. 38360 del 16/07/2021 Cc. (dep. 26/10/2021) Rv. 282047 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Disciplina dei colloqui con il difensore di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. - Giudicato di condanna intervenuto prima della sentenza della Corte cost. n. 143 del 2013 dichiarativa dell'illegittimità della norma - Richiesta di declaratoria di ineseguibilità del giudicato - Inammissibilità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
È inammissibile la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza della disciplina limitativa dei colloqui con i difensori di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2013, per asserita iniquità del processo, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte EDU nella sentenza Ocalan c. Turchia, atteso che detta pronuncia non ha natura di "sentenza pilota" e la disciplina in questione riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)