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Sez. 1, Sentenza n. 52965 del 04/07/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 261811 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Processo celebrato nella vigenza di disposizione successivamente dichiarata incostituzionale - Sentenza dichiarativa di incostituzionalità richiamante principi affermati dalla Corte EDU in casi genericamente assimilabili - Revisione - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261811-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

È inammissibile la richiesta di revisione di sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza di disciplina successivamente dichiarata incostituzionale anche sulla base del richiamo a principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in un caso solo genericamente assimilabile, in quanto il rimedio impugnatorio introdotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011 presuppone l'accertamento effettivo della violazione dei contenuti dell'art. 6 della Convenzione EDU nel caso specifico oggetto dell'istanza o in un caso definibile come oggettivamente inficiato dal medesimo vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'ammissibilità della revisione di processo celebrato prima della sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b), ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, in tema di limitazione dei colloqui tra detenuti sottoposti a regime differenziato e loro difensori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 n. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)