Sez. 7, Ordinanza n. 6548 del 14/01/2016 Cc. (dep. 18/02/2016) Rv. 265748 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Disciplina dei colloqui con il difensore di cui all'art. 41 - Bis, comma 2 - Quater, lett. b), ord. pen. - Giudicato di condanna intervenuto prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2013 dichiarativa dell'illegittimità della norma - Richiesta di declaratoria di ineseguibilità del giudicato - Inammissibilità - Ragioni.
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E inammissibile la richiesta di declaratoria di inseguibilità della sentenza di condanna pronunciata all'esito di processo celebrato durante la vigenza della disciplina limitativa dei colloqui con i difensori di cui all'art. 41-bis, comma 2-quater lett. b) ultimo periodo, ord. pen., successivamente dichiarata incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 143 del 2013, in quanto detta disciplina non riguarda l'accertamento del reato, né la determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, ma le modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta nei confronti di soggetti ritenuti di particolare pericolosità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)