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Sez. 2, Sentenza n. 2124 del 20/07/1973 (Rv. 365319 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI CONFORMARSI AI RISULTATI DELLA CONSULENZA - OBBLIGO DI CONFUTARE LE ARGOMENTAZIONI CONTRARIE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365319-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONVINCIMENTO DEL GIUDICE DI CONFORMARSI AI RISULTATI DELLA CONSULENZA - OBBLIGO DI CONFUTARE LE ARGOMENTAZIONI CONTRARIE DELLE PARTI - INSUSSISTENZA.*

Il giudice del merito, quanto accoglie e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, che fu da lui nominato, non e tenuto ad esporre le particolari ragioni in base alle quali egli ritiene di doversi uniformare al relativo parere; ne e tenuto a confutare espressamente le allegazioni difensive contenute nelle perizie di parte o il diverso parere eventualmente gia espresso dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado, che non evidenziando - in difetto di precisi e circostanziati rilievi della parte interessata - specifici vizi o lacune della consulenza tecnica dell'ufficio, devono intendersi implicitamente disattesi attraverso il semplice richiamo ai rilievi e alle conclusioni della medesima consulenza. (V 2786/72; 2524/72).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)