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Sez. L, Sentenza n. 17726 del 29/08/2011 (Rv. 618838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Part-time - Principio di non discriminazione - Divieto di trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - Nozione - Criteri di classificazione previsto dai contratti collettivi - Necessità - Criteri alternativi di comparazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2011-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente il quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3" dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni). Ne consegue che, ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/12/1997 num. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)