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Sez. L, Sentenza n. 4829 del 05/10/1985 (Rv. 442237 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442237-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Per la legittimità della cessazione ex art. 2119 cod. civ. di un rapporto contrattuale di lavoro subordinato il giudice del merito è tenuto a precisare e chiarire l'interesse che, quale fatto costitutivo del diritto del datore di lavoro, ragionevolmente lo solleciti a quella rottura, e a tale scopo occorre quindi considerare non la sola obiettiva idoneità del fatto a ledere la fiducia, elemento coesistenziale al rapporto di lavoro subordinato, ma in concreto la qualità del singolo rapporto contrattuale; il "come" ed il "quando" del fatto riprovevole commesso dal dipendente; il grado dell'affidamento e della sua importanza tenuto conto delle mansioni del dipendente e della sua rappresentatività in relazione all'impresa; gli effetti per quest'ultima del fatto, l'elemento intenzionale di esso e la proporzionalità, infine, del provvedimento adottato. (V 1355/84, mass n 433479; (V 364/84, mass n 432611; (V 2981/83, mass n 427894).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)