Sez. L, Sentenza n. 1355 del 25/02/1984 (Rv. 433479 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - GIUSTA CAUSA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Allo scopo di stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento non è sufficiente il rilievo dell'astratta idoneità di un determinato fatto a ledere in qualche modo il vincolo di fiducia fra le parti, occorrendo invece accertare l'entità della specifica Mancanza contestata al dipendente in relazione alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione che in esso abbia avuto il lavoratore e, quindi, alla qualità e al grado del vincolo suddetto, al contenuto obiettivo della Mancanza stessa ed alla sua portata soggettiva in questa compreso l'elemento intenzionale, non essendo, conseguentemente, preclusa, nel complessivo quadro di valutazione di una condotta, tenuta durante lo svolgimento del rapporto, la possibilità di tener conto anche di fatti non contestati specificamente come motivi di recesso, ma utili al fine della più congrua ed esatta qualificazione di questi ultimi. (V 1526/81, mass n 412184; (V 2981/83, mass n 427894; (V 6536/79, mass n 403294).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)