Sez. L, Sentenza n. 2981 del 29/04/1983 (Rv. 427894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
L'obiettiva idoneità del fatto (commesso dal dipendente) a ledere in qualche misura il rapporto di fiducia, e a configurare, quindi, una giusta causa di licenziamento, non va accertata alla stregua di una valutazione in astratto del fatto medesimo bensì in concreto, in relazione alla natura e alla qualità del singolo vincolo contrattuale, alla posizione delle parti del rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalla specifica mansione del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso (cioè in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o colposo), stante l'impossibilità di prescindere da un equo criterio di proporzione tra la Mancanza addebitata e la sanzione inflitta; pertanto, il licenziamento per giusta causa in tanto può considerarsi legittimo in quanto, attraverso un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, risulti l'insufficienza di qualsiasi altra sanzione a tutelare l'interesse dell'azienda e l'impossibilità della prosecuzione - anche provvisoria - del rapporto. (Conf 1526/81, mass n 412184; (Conf 4632/80, mass n 408451).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)