Sez. L, Sentenza n. 6225 del 16/03/2007 (Rv. 595578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Violazione dell'obbligo normativo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di procedura di mobilità e di licenziamento collettivo, la comunicazione prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 è in contrasto con il normativo obbligo di trasparenza, in quanto (e contestualmente): a) i dati comunicati al datore siano incompleti o inesatti; b) la funzione sindacale di controllo e valutazione sia stata limitata; c) sussista un rapporto causale fra l'indicata carenza e la limitazione della funzione sindacale.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)