Sez. L, Sentenza n. 24646 del 27/11/2007 (Rv. 600584 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Comunicazione preventiva ex art. 4 legge n. 223 del 1991 - Contenuto dell'obbligo normativo - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di licenziamento collettivo e di comunicazione ex art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991, non è ipotizzabile l'obbligo, in capo al datore, di indicazione dell' impossibilità di adottare tutti i rimedi alternativi "astrattamente" ipotizzabili, giacché questi - nella logica stessa ed alla luce delle finalità di intervento e controllo da parte delle organizzazioni sindacali cui la comunicazione ex art. legge n. 223 del 1991 è preordinata - non possono che avere come riferimento la situazione della singola azienda, di talché è sufficiente esporre le ragioni per cui, nel preciso contesto aziendale, non siano praticabili le misure cui più frequentemente ed efficacemente si ricorre per evitare la dichiarazione di esubero del personale. Inoltre, la procedura potrà considerarsi regolare solo ove la medesima comunicazione, conformatasi ai requisiti prescritti - l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, nonché il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale da eliminare - consenta alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra le ragioni che determinano l'esubero di personale e le unità che, in concreto, l'azienda intende espellere, di talché sia evidenziabile la connessione tra le enunciate esigenze aziendali e l'individuazione del personale da licenziare, risultando incongrua, una comunicazione di esubero per chiusura di una linea produttiva seguita dall'indicazione di espulsione di personale estraneo alla medesima.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)