Sez. 6, Sentenza n. 7957 del 14/05/1997 Ud. (dep. 26/08/1997) Rv. 209752 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO | Difetto di capacità del giudice - Esclusione - Nullità degli atti compiuti - Esclusione - Motivo di ricusazione - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO
La violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che riguarda i casi di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, non dà luogo ad alcuna nullità, non essendo questa prevista né da specifiche norme né essendo ricavabile dal disposto dell'art. 178, primo comma, lett. a), cod. proc. pen.. Infatti, non si verte in tali ipotesi in un difetto di capacità del giudice, nozione che va intesa come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento. La situazione di incompatibilità in cui verte il giudice costituisce invece motivo di ricusazione, da far valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)