Sez. 1, Sentenza n. 5599 del 28/10/1996 Cc. (dep. 25/11/1996) Rv. 206043 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Violazione delle regole relative - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Possibilità di ricusazione del giudice - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE
Le eventuali violazioni delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen., non influendo sulle condizioni di capacità del giudice, non comportano la nullità, né assoluta, né relativa, del provvedimento emesso dal giudice che versi in una delle condizioni di incompatibilità, ma comportano soltanto la sanzione della possibilità, per le parti, pubblica o privata, di ricusare il giudice che, versando in condizione di incompatibilità, non si sia astenuto, con la conseguenza che, qualora la facoltà di ricusazione non sia stata esercitata dalle parti nel termine di legge, la pretesa incompatibilità del giudice non può essere più fatta valere, né produce alcuna conseguenza sulla legittimità, validità ed efficacia del provvedimento emesso dal giudice incompatibile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)