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Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 15/03/1988 (Rv. 458229 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONI SULLA TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458229-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - QUESTIONI SULLA TITOLARITÀ ATTIVA O PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La questione relativa alla titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio non attiene alla legittimazione alla causa ma al merito della lite, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento od al rigetto della pretesa proposta e può formare oggetto del controllo di legittimità nei limiti propri dell'impugnazione per Cassazione, con la conseguenza che l'accertamento da parte del giudice del merito della titolarità del rapporto in contesa si concreta in un giudizio di fatto che, se immune da vizi logico-giuridici, si sottrae al Sindacato in Sede di legittimità. (Conf 4606/79, mass n 401121; (Conf 2572/75, mass n 376513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)