Sez. L, Sentenza n. 823 del 25/01/1993 (Rv. 480431 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Consuetudini ed usi | Prassi aziendale - Natura di uso negoziale - Inserimento nel contratto individuale e non in quello collettivo - Influenza di modifiche apportate dalla contrattazione collettiva o da atti unilaterali del datore di lavoro - Inammissibilità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Disciplina (efficacia) - Consuetudini ed usi
La prassi aziendale (relativa, nella specie, al sistema di calcolo dell'indennità dovuta per ogni ora di supero del cosidetto nastro lavorativo) ha natura di uso (non normativo ma) negoziale, che, ai sensi dell'art. 1340 cod. civ. e salvo contraria volontà delle parti, si inserisca non già nel contratto collettivo bensì in quello individuale (di cui integra il contenuto in senso idoneo a derogare, a norma dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., alla contrattazione collettiva nazionale o aziendale), restando insensibile alle eventuali modifiche di tale contrattazione - le quali non possono conseguire ad una volontà non risultante da atto scritto (necessario "ad substantiam" per la stipulazione del contratto collettivo) - ed essendo (a maggior ragione) insuscettibile di modifica "in peius" per i lavoratori in virtù di atti unilaterali del datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)