diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 12466 del 20/11/1991 (Rv. 474702 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Applicazione illegittima - Potere di autotutela dell'INPS - Esercizio - Conseguenze - Buona fede del debitore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474702-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale alle pubbliche amministrazioni, l'I.N.P.S. è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di considerazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare di ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, ivi compreso quello concernente la fruizione di uno sgravio contributivo. Consegue all'esercizio di tale potere quello di provvedere all'eliminazione degli effetti del precedente atto illegittimo, mediante il recupero dei contributi indebitamente non corrisposti dal soggetto obbligato, senza che a ciò sia d'ostacolo la buona fede del debitore, non rilevando gli atteggiamenti psicologici nello svolgimento del rapporto previdenziale, completamente governato dalla legge e soggetto ad un regime pubblicistico, salvo che sia la legge stessa a disporre, in via di eccezione, diversamente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 34, Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 art. 1 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)