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Sez. L, Sentenza n. 9864 del 18/09/1995 (Rv. 494061 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio condizionato al rispetto della contrattazione collettiva - Diritto allo sgravio - Sussistenza - Mancato rispetto delle condizioni - Decadenza del beneficio - Rilevanza della buona fede del datore di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494061-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il diritto al beneficio dello sgravio degli oneri sociali - previsto dal D.L. 7 febbraio 1977 n. 15 (convertito in legge 7 aprile 1977 n. 102) a favore delle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini ed esteso alle imprese commerciali di esportazione, alle imprese alberghiere ed ai pubblici esercizi dalla legge 8 agosto 1977 n. 573 - sussiste (ai sensi dell'art. 2 della legge da ultimo citata) solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto ai propri dipendenti tutte le voci retributive previste dalla contrattazione collettiva del settore. Ne consegue che decade comunque dal beneficio il datore di lavoro che non rispetti la suddetta condizione, anche se tale comportamento non derivi da malafede. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva affermato che l'omesso versamento dei contributi relativi ai rimborsi spese corrisposti ad un dipendente, ritenuti di natura retributiva, non comportava la decadenza dal beneficio dello sgravio contributivo in quanto la suddetta omissione non era imputabile a mala fede del datore di lavoro. La S.C., nel cassare, in parte qua, la sentenza ha enunciato il suddetto principio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/02/1977 num. 15 CORTE COST., Legge 07/04/1977 num. 102 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 573 art. 1, Legge 08/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)