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Sez. L, Sentenza n. 6548 del 22/07/1996 (Rv. 498658 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Enti previdenziali, competenza dei comitati regionali a decidere in via definitiva sui ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 43 della legge n. 88 del 1989 - Incidenza sulla generale attività di autotutela degli enti previdenziali e sul conseguente potere di annullamento d'ufficio degli atti contrari a norme imperative - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498658-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali l'attribuzione ai comitati regionali - ai sensi dell'art. 43 della legge 9 marzo 1989 n. 88 - del compito di decidere in via definitiva sui ricorsi concernenti la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, non incide sulla generale potestà di autotutela propria dell'ente previdenziale, il quale, conseguentemente, può sempre procedere al riesame delle decisioni dei propri organi ed annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa pubblicistica vigente; tale potere deve essere infatti esercitato dall'ente previdenziale, quale pubblica amministrazione, sulla base dei principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa fissati dall'art. 97 della Costituzione. Inoltre la conclusione del procedimento amministrativo non preclude all'ente previdenziale la possibilità dell'azione giudiziaria avverso decisioni definitive, asseritamente non conformi a legge, adottate dai comitati in sede contenziosa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)