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Sez. 6, Sentenza n. 41683 del 19/10/2010 Ud. (dep. 25/11/2010) Rv. 248720 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento parziale - Formazione del giudicato sulla condanna - Sopravvenuta "abolitio criminis" - Dovere del giudice del rinvio di riconoscerla - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248720-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio -ed eventualmente in quello successivo di legittimità qualora non si sia provveduto - deve essere riconosciuta la sopravvenuta "abolitio criminis" anche quando l'annullamento non ha attinto i punti della decisione riguardanti i presupposti della condanna. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio, in relazione esclusivamente al trattamento sanzionatorio, per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibert, la Corte ha ritenuto oggetto di abolizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)