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Sez. 6, Sentenza n. 30595 del 22/06/2010 Ud. (dep. 02/08/2010) Rv. 248040 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Annullamento limitato al trattamento sanzionatorio - Giudizio di rinvio - Successivo giudizio di cassazione - Rilevanze delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. - Limiti.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248040-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Nel giudizio di cassazione che segue il giudizio di rinvio possono essere dichiarate, anche d'ufficio, le cause di non punibilità considerate dall'art. 129 cod. proc. pen. il cui riconoscimento non sia precluso dal concreto contenuto del precedente annullamento. (Nel caso di specie, relativo ad annullamento con rinvio avente ad oggetto il solo trattamento sanzionatorio per il reato di vendita di supporti privi di contrassegno Siae, la Corte ha ritenuto che la preclusione non riguardasse le questioni sulla rilevanza penale del fatto riferite non alla legislazione vigente al momento della decisione di annullamento, ma al successivo intervento della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee dell'8 novembre 2007 in causa Schwibbert).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 628 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 171 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)