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Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 10/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153157 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153157-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*

In tema di scelta ed apprezzamento delle prove, il giudice di merito può ben attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata di correità, per le sue caratteristiche e per il suo contenuto intrinseco, anche quando la stessa sia stata formulata soltanto davanti agli organi di polizia e non confermata davanti al magistrato. (Conf mass n 150870/81; (Conf mass n 148868/81; (Conf mass n 147346/81).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)