Sez. 2, Sentenza n. 3774 del 10/11/1981 Ud. (dep. 08/04/1982) Rv. 153157 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - FORMULAZIONE INNANZI AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RITRATTAZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di scelta ed apprezzamento delle prove, il giudice di merito può ben attribuire, ai fini del giudizio di colpevolezza, concreto valore probatorio alla chiamata di correità , per le sue caratteristiche e per il suo contenuto intrinseco, anche quando la stessa sia stata formulata soltanto davanti agli organi di polizia e non confermata davanti al magistrato. (Conf mass n 150870/81; (Conf mass n 148868/81; (Conf mass n 147346/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)