Sez. 3, Sentenza n. 283 del 28/11/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147346 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RESA DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - RITRATTAZIONE - RILEVANZA.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RESA DAVANTI AGLI ORGANI DI POLIZIA - RITRATTAZIONE - RILEVANZA.*
La chiamata di correo, anche se resa agli organi di polizia giudiziaria e poi ritrattata, puo assumere valore di prova della colpevolezza dell'imputato allorche l'intrinseco contenuto e gli elementi di fatto di riscontro ne avvalorino e confermino la veridicita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)