Sez. U, Sentenza n. 12030 del 19/12/1990 (Rv. 470211 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (INA, INAM) - RAPPORTI FRA I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ED I DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA - ACCORDI STIPULATI DAGLI ENTI CON LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI - APPLICABILITÀ - NATURA PRIVATA DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONI DI OPERA PROFESSIONALE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROFESSIONISTA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - MANCATO CONFERIMENTO DELLO STESSO - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIE INSTAURATE DAL PROFESSIONISTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (INA, INAM) - RAPPORTI FRA I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI ED I DISCIOLTI ENTI MUTUALISTICI - DISCIPLINA - ACCORDI STIPULATI DAGLI ENTI CON LA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI - APPLICABILITÀ - NATURA PRIVATA DEL RAPPORTO DI PRESTAZIONI DI OPERA PROFESSIONALE - DIRITTO SOGGETTIVO DEL PROFESSIONISTA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO - MANCATO CONFERIMENTO DELLO STESSO - ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E RISARCIMENTO DEL DANNO - CONTROVERSIE INSTAURATE DAL PROFESSIONISTA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
In tema di rapporti fra disciolti enti mutualistici e medici specialisti ambulatoriali, aventi ad oggetto una prestazione d'opera professionale autonoma e disciplinati dagli accordi stipulati dagli enti erogatori dell'assistenza medica con la federazione nazionale degli ordini dei medici, la posizione del professionista è di diritto soggettivo sia nella fase posteriore al conferimento dell'incarico sia nella fase ad esso anteriore, derivando dalla normativa adottata sulla base degli accordi predetti un'autolimitazione - quanto alla scelta del soggetto con cui instaurare il rapporto di prestazione d'opera professionale - del potere discrezionale dell'ente di organizzare il servizio e quindi, vertendosi in tema di applicazione di norme di relazione, la sussistenza di posizioni di diritto soggettivo in favore dei professionisti in possesso dei prescritti requisiti preferenziali; ne deriva che la controversia instaurata dal professionista, volta a conseguire l'accertamento dell'illegittimità del mancato conferimento dell'incarico, in violazione del proprio diritto, ed il risarcimento del danno sofferto per tale violazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 1287/83, mass n 426074; (V 1285/83, mass n 426073; (V 3463/77, mass n 387026).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)