Sez. U, Sentenza n. 5301 del 15/05/1995 (Rv. 492262 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.) | Unità sanitaria locale - Rapporto con i medici convenzionati - Rapporto di prestazione d'opera professionale - Configurabilità - Situazioni giuridiche soggettive conseguenti - Natura - Diritti soggettivi - Controversie relative - Devoluzione al giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI (I.N.A.; I.N.A.M.)
Il rapporto tra i medici convenzionati e l'unità sanitaria locale, contemplato dall'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, e disciplinato dagli accordi collettivi nazionali stipulati in applicazione della norma medesima, integra un rapporto di prestazione d'opera professionale - sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) - da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo, che non possono essere affievolite per determinazione dell'amministrazione; ciò comporta la giurisdizione del giudice ordinario su detto rapporto sia nella fase posteriore al conferimento dell'incarico, sia nella fase ad esso anteriore, derivando dalla normativa adottata sulla base degli accordi predetti un'autolimitazione - quanto alla scelta del soggetto con cui instaurare il rapporto di prestazione professionale - del potere discrezionale dell'ente di organizzare il servizio: Ne consegue che la controversia instaurata dal professionista, volta a conseguire l'accertamento dell'illegittimità del mancato conferimento dell'incarico, in violazione del proprio diritto, ed al risarcimento del danno sofferto per tale violazione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)