diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1600 del 15/02/1995 (Rv. 490432 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Portata - Prova relativa - Oggetto.
Stato
decisa il 1995-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490432-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO

L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato, comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)