Sez. 2, Sentenza n. 1600 del 15/02/1995 (Rv. 490432 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO | Portata - Prova relativa - Oggetto.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO
L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato, comporta che lo stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)