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Sez. 3, Sentenza n. 4820 del 09/11/1977 (Rv. 388424 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - INAPPLICABILITA - CONSEGUENTI FACOLTA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1977-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388424-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - INAPPLICABILITA - CONSEGUENTI FACOLTA DEL CONDUTTORE.*

Nel vigore del regime vincolistico delle locazioni urbane, il locatore non e tenuto ad effettuare le riparazioni di cui agli artt 1575, 1576 e 1577 cod civ, essendo stata sostituita alla relativa disciplina generale del cod civ quella speciale prevista dall'art 41 della legge 23 maggio 1950 n 253, per cui e concesso al conduttore soltanto la facolta di provvedere direttamente a dette riparazioni previa autorizzazione del pretore, dopo che il locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente o tacitamente, in senso negativo. (Conf 1093/71, mass n 351151).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)