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Sez. 3, Sentenza n. 2856 del 29/04/1980 (Rv. 406605 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - INAPPLICABILITA - CONSEGUENTI FACOLTA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1980-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406605-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - INAPPLICABILITA - CONSEGUENTI FACOLTA DEL CONDUTTORE.*

Nei contratti di locazione di immobili urbani soggetti a regime vincolistico, sono sospese le obbligazioni del locatore concernenti la manutenzione e le riparazioni della cosa locata, con l'effetto che al conduttore e solo consentito di sostituirsi al locatore, salvo rivalsa, nell'esecuzione delle opere necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione, ai sensi dell'art 41 della legge 23 maggio 1950 n 253; in difetto del rimedio di cui al citato articolo, il conduttore puo chiedere la risoluzione del contratto, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento del danno, non essendo configurabile la violazione di alcun Obbligo giuridico da parte del locatore. (Conf 3766/79, mass n 400211; (Conf 4820/77, mass n 388424; (Conf 1447/73, mass n 364165; (Conf 1093/71, mass n 351151; (Conf 4064/68, mass n 337699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1577, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)