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Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 21/03/1979 (Rv. 397976 - 01)

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE O INTAVOLAZIONE - EFFICACIA COSTITUTIVA - TRASFERIMENTI PER SUCCESSIONE EREDITARIA O ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO - ESCLUSIONE - USUCAPIONE - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - MANCATA ISCRIZIONE - CONSEGUENZE - INOPPONIBILITA AI TERZI DI BUONA FEDE.*
Stato
decisa il 1979-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397976-01

TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) - ISCRIZIONE O INTAVOLAZIONE - EFFICACIA COSTITUTIVA - TRASFERIMENTI PER SUCCESSIONE EREDITARIA O ACQUISTI A TITOLO ORIGINARIO - ESCLUSIONE - USUCAPIONE - SENTENZA DI ACCERTAMENTO - MANCATA ISCRIZIONE - CONSEGUENZE - INOPPONIBILITA AI TERZI DI BUONA FEDE.*

Riguardo ai beni ancora soggetti al regime tavolare, nelle provincie gia austro-ungariche, l'efficacia costitutiva della iscrizione od intavolazione e limitata agli Atti fra vivi, e non estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, od agli acquisti a titolo originario, come l'usucapione. In tale ultima ipotesi, la mancata iscrizione del diritto usucapito, in forza di sentenza che accerti l'usucapione medesima, rileva, a norma dello art 5 del RD 28 marzo 1929 n 499 (legge generale sui libri fondiari), solo nel senso di renderlo inopponibile ai terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti sulla base dei libri fondiari, e non osta, pertanto, alla piena opponibilita dell'usucapione stessa nei confronti di chi sapeva, od era in grado di sapere di acquistare a non domino, per il pregresso compimento di usucapione in favore di altri. (V 4123/75, mass n 378443; (V 2921/74, mass n 371355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)