Sez. L, Sentenza n. 5601 del 25/06/1987 (Rv. 454075 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - MANCATA PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI RISULTATI PROMOSSI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - MANCATA PROMOZIONE DI UN DIPENDENTE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER INOSSERVANZA DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI RISULTATI PROMOSSI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui il lavoratore, addebitando al datore di lavoro l'inosservanza dei principi di correttezza e buona fede in tema di scelta dei lavoratori da promuovere, chieda il risarcimento dei danni sofferti per la mancata promozione, non sussiste la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti degli altri lavoratori risultati promossi, poiché l'accoglimento della domanda, il quale non implica una pronuncia di nullità degli Atti relativi al procedimento di selezione, non è idoneo a produrre alcun effetto nella sfera giuridica dei soggetti suindicati. (V 4992/86, mass n 447663; (V 1382/86, mass n 444804; (V 2621/85, mass n 440424; (V 1603/85, mass n 439597).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)