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Sez. L, Sentenza n. 11463 del 12/11/1998 (Rv. 520684 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Mancata consegna al lavoratore del programma di formazione - Qualificazione come inadempimento per violazione di norma contrattuale collettiva - Conseguenze - Conversione in contratto a tempo indeterminato - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520684-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro, la mancata consegna al lavoratore del programma di formazione, ove qualificabile come inadempimento contrattuale per violazione di specifica prescrizione contrattuale collettiva (nella specie del punto 3 dell'accordo interconfederale 18 dicembre 1988), non può essere ritenuta irrilevante rispetto alla conseguente deduzione in giudizio della nullità del contratto con richiesta di conversione del medesimo in contratto a tempo indeterminato, poiché, a norma dell'art. 3, comma nono, del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con legge 19 dicembre 1984 n. 863, l'inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro comporta che lo stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Contr. Coll. 18/12/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)