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Sez. L, Sentenza n. 1426 del 11/02/1998 (Rv. 512501 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divergenza tra i relativi obblighi e il concreto svolgimento del rapporto - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Limiti - Art. 8 comma ottavo legge n. 407/1990 - Incidenza sui contenuti dell'art. 3 comma nono legge n. 863/1984 in relazione alla configurabilità dell'inadempimento datoriale e alle conseguenze di esso sul piano del rapporto individuale di lavoro - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512501-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

In tema di contratti di formazione e lavoro, l'art. 8 comma ottavo legge n.407 del 1990, nel prevedere che in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore l'ispettorato del lavoro dispone la revoca dei benefici contributivi previsti per il suddetto contratto, non ha introdotto alcuna modifica in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro ed alle conseguenze di una eventuale inadempienza sul piano del rapporto individuale di lavoro. Pertanto, anche in relazione ai rapporti ai quali "ratione temporis" è applicabile la citata legge n. 863/1984, una divergenza, anche di non lieve entità, fra obblighi previsti dal contratto di formazione e lavoro e concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento sanzionabile con la conversione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato, ove detto svolgimento avvenga con modalità tali da non compromettere - secondo la valutazione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - la funzione del suddetto contratto che, a differenza dell'apprendistato, non tende alla mera acquisizione della professionalità, ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato dal giovane nel mondo del lavoro, derivando la trasformazione "ope legis" del contratto non da qualunque inosservanza degli obblighi contrattuali, ma solo da quelle violazioni che nell'economia del rapporto rivestano un'obiettiva rilevanza e siano ascrivibili alla condotta volontaria del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 407 art. 8, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)