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Sez. L, Sentenza n. 7554 del 01/08/1998 (Rv. 517663 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divergenza fra obblighi di tale contratto e concreto svolgimento del rapporto - Conversione di quest'ultimo in rapporto a tempo indeterminato - Limiti - Condizioni - Modalità di addestramento non incidenti negativamente sulla funzione del contratto - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Esclusione - Prestazioni di relativa semplicità esecutiva - Minor rilievo delle modalità addestrative - Configurabilità - Successione temporale fra addestramento teorico e pratico - Modulazione in funzione delle caratteristiche della prestazione - Insegnamento teorico impartito solo nella fase terminale del contratto - Illegittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517663-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

Nel contratto di formazione e lavoro una divergenza anche di non lieve entità fra gli obblighi contrattuali del datore di lavoro e il concreto svolgimento del rapporto non realizza inadempimento sanzionabile con la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato ove detto svolgimento - secondo la valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata - avvenga con modalità tali da non compromettere la funzione dell'indicato contratto, il quale, diversamente dall'apprendistato tende non già alla mera acquisizione della professionalità ma all'attuazione di una sorta di ingresso guidato del giovane nel mondo del lavoro. Le suddette modalità di addestramento, inoltre, non possono non tener conto della natura e delle caratteristiche dell'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggior o minore rilievo a seconda che si tratti di lavori di elevata professionalità o di semplici prestazione di mera esecuzione, e potendo altresì modularsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quelle praticate, o viceversa, in relazione alle caratteristiche della prestazione lavorativa, con conseguente legittimità di un insegnamento teorico impartito anche solo nella fase terminale del contratto, quando al lavoratore sia già stata comunicata la cessazione del rapporto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)