diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6139 del 19/06/1998 (Rv. 516625 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Divergenza tra obblighi previsti da tale contratto e concreto svolgimento del rapporto - Rilevanza ai fini della conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa ad istruzione teorica fornita in misura marginale e solo dopo l'adibizione dell'assunto al lavoro.
Stato
decisa il 1998-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516625-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE

La trasformazione "ope legis" del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato si verifica qualora sia riscontrabile una divergenza tra obblighi contrattuali e concreto svolgimento del rapporto, ed essa sia tale, anche in relazione alle finalità perseguite dalla speciale normativa occupazionale, da far venir meno la stessa funzione del contratto; le valutazioni in ordine alla sussistenza e all'entità di tale divergenza sono rimesse al giudice di merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da adeguata motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la trasformazione del contratto a tempo indeterminato per il fatto che il lavoratore era stato adibito al lavoro senza addestramento e senza alcuna nozione teorica preventiva, essendo state impartite poche nozioni teoriche soltanto dopo lo svolgimento del rapporto.)

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)