Sez. 4, Sentenza n. 5058 del 26/01/1979 Ud. (dep. 01/06/1979) Rv. 142133 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA E NON GIA ALLA ESECUZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - TERMINE DI TRE GIORNI - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA E NON GIA ALLA ESECUZIONE.*
L'impugnazione per i soli interessi civili e la notificazione della relativa dichiarazione alle altre parti rientrano nei negozi giuridici processuali rispetto ai quali deve essere osservato soltanto un termine ad quem poiche da esse non decorrono per i destinatari termini ulteriori per il compimento di altre attivita. Ne consegue che il termine di tre giorni per "far notificare" la impugnazione per gli interessi civili, previsto dal secondo comma dell'art 202 cod proc pen, attiene soltanto alla richiesta rivolta all'ufficiale giudiziario di procedere alla notificazione rimanendo del tutto irrilevante il momento conclusivo del procedimento di notificazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)