Sez. 4, Sentenza n. 2282 del 14/12/1982 Ud. (dep. 18/03/1983) Rv. 157916 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA E NON GIÀ ALLA ESECUZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE PER I SOLI INTERESSI CIVILI - NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI - RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA DI NOTIFICA E NON GIÀ ALLA ESECUZIONE.*
Il termine di tre giorni per la notificazione, stabilito a pena di decadenza, attiene esclusivamente all'Onere per la parte che ha proposto impugnazione per i soli interessi civili, di far notificare la dichiarazione, mentre non ricade nello stesso termine la data della effettiva notificazione da eseguirsi a ministero dello ufficiale giudiziario alla cui attività la parte è del tutto estranea. Non si verifica perciò decadenza se la richiesta di notifica è stata tempestiva ma la notificazione è stata materialmente effettuata dall'ufficiale giudiziario oltre il termine di cui all'art. 202, primo capoverso, cod. proc. pen.. (Conf mass n 142133/79; (Conf mass n 139871; (contra mass n 142202/79).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 202 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)