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Sez. L, Sentenza n. 570 del 30/01/1989 (Rv. 461668 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA CATEGORIA E DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIFERIMENTO AI REQUISITI POSTI DAL PREDETTO ACCORDO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461668-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - EQUIVALENZA DI MANSIONI PREVISTA DA UN CONTRATTO AZIENDALE NELL'AMBITO DI UNA DETERMINATA CATEGORIA - DIRITTO DEL PRESTATORE INQUADRATO IN TALE CATEGORIA AL CONFERIMENTO DI UN GRADO SUPERIORE ASSEGNATO AD ALTRO PRESTATORE SVOLGENTE LE STESSE MANSIONI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA CATEGORIA E DELLA QUALIFICA SPETTANTE AL LAVORATORE - RIFERIMENTO AI REQUISITI POSTI DAL PREDETTO ACCORDO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE.*

La disciplina collettiva - cui, in Mancanza di specifiche previsioni di legge, occorre riferirsi per stabilire l'inquadramento dei lavoratori - ben può prevedere, nell'ambito di una determinata categoria, una equivalenza o fungibilità di mansioni (cosiddetta mobilità verticale della categoria) e, in detta ipotesi, il lavoratore inquadrato in tale categoria non ha diritto, a norma dell'art. 2103 cod. civ., al conferimento di un grado superiore per il fatto di essere stato assegnato a mansioni normalmente affidate a personale avente grado superiore, perché, se al grado non sono collegate specifiche mansioni, non è possibile da queste risalire a quello. Di conseguenza, il giudice, nell'indagine volta ad individuare i criteri generali ed astratti dettati dalla suindicata disciplina per l'inquadramento dei lavoratori nelle singole categorie e l'attribuzione agli stessi delle corrispondenti qualifiche, deve limitarsi ad interpretare - con adeguata motivazione e nel rispetto dei canoni legali di ermeneutica - il contratto collettivo, senza presupporre che questo, prevedendo diversi gradi di una medesima categoria, debba necessariamente collegare specifiche mansioni a ciascuno di essi, restando irrilevante, in ordine ad un rapporto di lavoro già cessato, che un tale collegamento sia previsto da una nuova disciplina contrattuale della quale non sia espressamente prevista l'applicabilità alle situazioni pregresse. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva riconosciuto al lavoratore, caposala dell'ufficio posizioni di Palermo in epoca anteriore all'accordo aziendale ed all'organigramma del 28 marzo 1978, l'inquadramento tra i funzionari di primo grado, sebbene il C.C.n.L. 6 febbraio 1975, per i funzionari di casse di risparmio e monti di credito su pegni, ed il contratto integrativo aziendale vigenti all'epoca del rapporto non specificassero le mansioni corrispondenti a ciascuno dei tre gradi della prevista categoria di funzionario). (V 603/84, mass n 432846; (V 5470/81, mass n 416183).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 06/02/1975 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)