Sez. 1, Sentenza n. 374 del 21/02/1984 Cc. (dep. 24/03/1984) Rv. 163356 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DI PENA - ESCLUSIONE DELLA OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO - FINALITÀ.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DELLA INTANGIBILITÀ DEL GIUDICATO - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - RIDUZIONE DI PENA - ESCLUSIONE DELLA OPERATIVITÀ DEL PRINCIPIO - FINALITÀ.*
Il procedimento di sorveglianza, disciplinato dagli artt. 71 e 71 sexies della legge n. 354 del 1975 e successivamente modificata, ha natura giurisdizionale, in quanto si svolge con la garanzia del contraddittorio e si definisce con un provvedimento impugnabile dalle parti attraverso il ricorso per Cassazione, che, formalmente denominato ordinanza, ha natura di sentenza. Ne consegue che, una volta esaurita o non esperita l'impugnazione prevista dalla legge, tale provvedimento produce il normale effetto preclusivo del giudicato, rispetto a tutte le questioni decise, rimanendo coperto il dedotto e il deducibile. Tuttavia, un siffatto giudicato opera nei limiti delle situazioni oggettive considerate nella statuizione. Ne consegue che, come per il riesame "in peius", deve essere ammesso anche un riesame "in melius", purché sopravvengano circostanze favorevoli alla concessione del beneficio e tali da eliminare gli elementi negativi che avevano condotto alla decisione di diniego.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)