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Sez. 2, Sentenza n. 240 del 29/01/1974 (Rv. 367854 - 01)

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONTROVERSIE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERA PUBBLICA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367854-01

ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEI TRIBUNALI REGIONALI DELLE ACQUE PUBBLICHE E DI ALTRE GIURISDIZIONI - COMPETENZA DEL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE - CONTROVERSIE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALLA ESECUZIONE O MANUTENZIONE DI OPERA PUBBLICA - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'art 140, lett e) del tu 11 dicembre 1933, n 1775, che attribuisce alla Competenza del tribunale delle acque pubbliche le controversie per risarcimenti di danni dipendenti da qualunque opera eseguita dalla pubblica amministrazione, non puo interpretarsi nel senso che esso si riferisca esclusivamente alle controversie per danni che dipendano obbiettivamente dall'esecuzione o manutenzione dell'opera pubblica, senza che sia configurabile un comportamento colposo e, quindi, un fatto illecito della pubblica amministrazione, e neppure nel senso che esso si riferisca a tutti i casi nei quali il danno si presenti comunque connesso all'esecuzione e manutenzione dell'opera pubblica, e cioe si presenti come la conseguenza di un comportamento colposo, attivo o omissivo, posto in essere nel corso delle operazioni latu sensu attinenti all'esecuzione e manutenzione dell'opera pubblica. Esso in realta si riferisce alle ipotesi in cui il comportamento colposo inerisca ad operazioni strettamente e specificamente attinenti all'esecuzione o alla manutenzione dell'opera concernente acque pubbliche, vale a dire ad operazioni tipicamente rientranti nel relativo processo produttivo, restando escluse le ipotesi in cui il comportamento colposo inerisca ad operazioni, le quali con l'esecuzione o manutenzione dell'opera siano solo genericamente, o indirettamente, o, addirittura, occasionalmente connesse. Solo in tal caso, infatti, la valutazione della colpa importa sempre apprezzamenti tecnici sulla corretta e razionale esecuzione o manutenzione dell'opera in relazione agli interessi pubblici connessi al regime delle acque e quindi richiede indagini per le quali il giudice specializzato, in ragione della sua composizione, e particolarmente attrezzato. (V 2999'72, mass n 360754).*

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 140 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)